1. I fondi destinati al finanziamento pubblico delle università sono suddivisi in una quota destinata al finanziamento dell'attività didattica e in una quota, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo, destinata al finanziamento dell'attività di ricerca.
2. I fondi relativi al finanziamento dell'attività didattica sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui
a) il numero degli iscritti;
b) i criteri di ammissione degli studenti;
c) il numero di studenti provenienti da altre regioni;
d) il rapporto tra iscritti e laureati;
e) il rapporto tra iscritti e docenti;
f) i criteri di reclutamento dei docenti e dei ricercatori;
g) il numero di docenti e di ricercatori di nazionalità straniera;
h) la percentuale di studenti laureati che hanno trovato entro i primi due anni dal conseguimento della laurea un'occupazione coerente con il corso di studi, fatta eccezione per gli studenti che frequentano facoltà che necessitano dopo la laurea di una specializzazione;
i) la consistenza della dotazione infrastrutturale e tecnica destinata all'attività didattica.
3. I fondi relativi al finanziamento dell'attività di ricerca sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:
a) lo sviluppo di centri di eccellenza nell'attività di ricerca nei singoli settori delle diverse discipline;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nei settori di particolare rilevanza economica e sociale;
c) la capacità di attrazione di finanziamenti privati relativamente a specifici progetti di ricerca;
d) il potenziamento delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline teoriche, umanistiche o comunque non immediatamente suscettibili di sviluppo economico;
e) un'articolazione territoriale equilibrata dei centri di ricerca di eccellenza delle diverse discipline.