Art. 9.
(Finanziamento pubblico delle università).

      1. I fondi destinati al finanziamento pubblico delle università sono suddivisi in una quota destinata al finanziamento dell'attività didattica e in una quota, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo, destinata al finanziamento dell'attività di ricerca.
      2. I fondi relativi al finanziamento dell'attività didattica sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui

 

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all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:

          a) il numero degli iscritti;

          b) i criteri di ammissione degli studenti;

          c) il numero di studenti provenienti da altre regioni;

          d) il rapporto tra iscritti e laureati;

          e) il rapporto tra iscritti e docenti;

          f) i criteri di reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

          g) il numero di docenti e di ricercatori di nazionalità straniera;

          h) la percentuale di studenti laureati che hanno trovato entro i primi due anni dal conseguimento della laurea un'occupazione coerente con il corso di studi, fatta eccezione per gli studenti che frequentano facoltà che necessitano dopo la laurea di una specializzazione;

          i) la consistenza della dotazione infrastrutturale e tecnica destinata all'attività didattica.

      3. I fondi relativi al finanziamento dell'attività di ricerca sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:

          a) lo sviluppo di centri di eccellenza nell'attività di ricerca nei singoli settori delle diverse discipline;

          b) lo sviluppo delle attività di ricerca nei settori di particolare rilevanza economica e sociale;

          c) la capacità di attrazione di finanziamenti privati relativamente a specifici progetti di ricerca;

          d) il potenziamento delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline teoriche, umanistiche o comunque non immediatamente suscettibili di sviluppo economico;

 

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          e) un'articolazione territoriale equilibrata dei centri di ricerca di eccellenza delle diverse discipline.